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Videosorveglianza ed "esenzione domestica":

Aldo Benato
Aldo Benato
29 marzo 2024
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Videosorveglianza ed "esenzione domestica":

Quali limiti per il privato?

Con il termine videosorveglianza si allude alla possibilità di monitorare e registrare, sotto forma di video, eventi e attività poste in essere in determinate aree soggette a controllo, come un cortile, un parcheggio o un'area condominiale. 

Generalmente vi si ricorre in tre contesti: nel settore pubblico, per attività di controllo del territorio; nel settore lavorativo/aziendale, per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio; nel contesto privato, per la tutela dei propri diritti, in primis il diritto di proprietà.

La videosorveglianza realizzata da parte dei privati, in particolare, ha avuto una forte impennata negli ultimi anni, sia per la diffusione di sistemi di controllo fai da te a basso costo, sia per la conseguente possibilità di creare autonomamente sistemi di videoripresa per questioni anche di modesta importanza, senza troppe preoccupazioni per la liceità degli impianti realizzati. 

Il settore, tuttavia, non è privo di regole e, in caso di violazione, di sanzioni.

In Italia la videosorveglianza è disciplinata dal Reg. 679/2016 UE (c.d. GDPR), dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dalle Linee Guida dell'EDPB 3/2019, aggiornate a gennaio 2020. Questi tre testi di riferimento stabiliscono, in generale, che l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza devono essere conformi ai principi di necessità, proporzionalità e trasparenza.

In relazione alle operazioni di trattamento dati da parte di privati la questione assume connotati un po' particolari: in base alla c.d. "esenzione domestica", infatti, i dati trattati da privati ad uso personale non dovrebbero essere sottoposti alle norme sopra richiamate. 

In ambito videosorveglianza, tuttavia, l'esenzione domestica patisce dei limiti che vanno rispettati. 

Anzitutto, le riprese non devono in alcun modo comprendere aree che non siano di stretta pertinenza del privato, come strade, marciapiedi o spazi pubblici esterni, neanche in modo parziale. 

In secondo luogo, nell'abitazione non devono transitare regolarmente persone terze che non si aspettano di essere "registrate", come collaboratrici domestiche, baby-sitter, o ragazzi che si recano nell'abitazione privata per lezioni di recupero scolastico. In tal caso, infatti, andrebbero avvisate - nel rispetto della normativa - della presenza di un impianto di videosorveglianza. 

In terzo luogo, le riprese non possono essere pubblicate/diffuse senza il consenso di chi vi appare. Il terzo punto, in particolare, assume rilievo soprattutto in relazione all'utilizzo delle Dash cam (o "telecamera da cruscotto"), ovvero telecamere installate nell'automobile al fine di documentare eventuali circostanze utili in caso di sinistro. 

In ogni caso, infine, è fondamentale proteggere adeguatamente i dati raccolti tramite queste apparecchiature per evitare eventuali accessi illeciti.

Concludendo, non si può negare come le tecnologie emergenti e i bassi costi offrano nuove e utilissime opportunità di sorveglianza e tutela, ma, per essere lecite, devono essere impiegate con responsabilità e nel rispetto dei principi generali in tema di trattamento dati personali.

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L'autore

Aldo Benato

Aldo Benato è un avvocato specializzato nella gestione e tutela dei dati personali e aziendali e in materia di criminalità informatica. Avvocato presso il Foro di Treviso e Data Protection Officer certificato ai sensi della norma UNI 11697, si occupa da anni di diritto e informatica e ha maturato una consolidata esperienza in materia di privacy & data protection, criminalità informatica e diritto della Rete. Parallelamente, matura una forte esperienza nel settore della formazione per scuole, aziende, professionisti e Forze dell'Ordine. Recentemente ha scritto il libro "Dizionario del Web - La guida per capire" (www.dizionariodelweb.it), uno strumento pensato per aiutare a sfruttare il web e la tecnologia con maggiore consapevolezza.